Ius Soli - Diritto di cittadinanza. Diritto di terra o di sangue?

Giu. 25 2013

d Barbara Pegoraro

 

IUS Soli –  Diritto alla cittadinanza 

 

IUS SOLI (diritto di terra)

La cittadinanza viene attribuita in base al luogo di nascita.

IUS SANGUINIS (diritto di sangue)

E’ il diritto di cittadinanza legato alla discendenza.

Diritto di terra o diritto di sangue?

 

In Europa non c'è nessun Paese che adotta lo IUS SOLI nel senso puro del termine, così cioè come viene adottato negli Stati Uniti: se nasci in America diventi americano. Punto.

 

In Europa bisogna andare nella cattolica Irlanda o nella liberal Germania per trovare un diritto di cittadinanza che leghi il minore straniero alla terra in maniera un po' più decisa. 

 


Per capire: in Irlanda  “IUS Soli forte” (esiste lo Ius sanguinis) si diventa cittadini irlandesi se si nasce da genitori irlandesi. Ma se uno dei 2  genitori risiede regolarmente nel Paese da almeno tre anni prima della nascita del figlio allora il minore ottiene la cittadinanza.

 

In GermaniaIUS Soli sanguinis ammorbidito”; la regola è lo 'ius sanguinis' ma le procedure per ottenere la cittadinanza sono più semplici e rapide che in Italia: dal 2000 basta che uno dei due genitori abbia il permesso di soggiorno permanente da almeno tre anni e viva nel Paese da almeno otto anni per concedere al minore straniero la cittadinanza o per matrimonio con cittadino tedesco dopo tre anni. 

 

In Gran Bretagna IUS Soli forte” Gran Bretagna: acquista la cittadinanza chi nasce in territorio britannico anche da un  solo genitore cittadino britannico o che è legalmente residente nel  Paese a certe condizioni (si deve possedere l"Indefinite leave to  remain', Ilr, oppure 'Right of Abode').

 

In Francia vige il doppio Ius Soli; lo 'ius soli' esiste dal lontano 1515, con la variante doppio 'ius soli': è più facile ottenere la cittadinanza per uno straniero nato nel Paese da genitori stranieri a loro volta nati nel Paese. Chi è nato invece da stranieri con 5 anni di residenza e ha diciotto anni può acquisire la cittadinanza. Per matrimonio con cittadino francese sono necessari due anni.

  

In Spagna vige “Ius Soli debole”, versione morbida dello 'ius sanguinis': diventa cittadino spagnolo  chi nasce da padre o madre spagnola oppure chi nasce nel Paese da  genitori stranieri di cui almeno uno deve essere nato in Spagna. Si può acquisire anche per residenza, dopo dieci anni, o per matrimonio con cittadino spagnolo, dopo un anno.

 

In Olanda “Ius Soli debole”. In Olanda la nascita sul territorio non garantisce la cittadinanza. Chi invece è  nato dopo il 1985 da un padre o madre olandesi e sposati, o da madre  olandese non sposata, acquista automaticamente la nazionalità olandese,  anche se nasce fuori dal territorio.

  

In Belgio la cittadinanza è automatica se si è nati sul territorio nazionale, ma  quando si compiono 18 anni o 12 se i genitori sono residenti da almeno  dieci anni. 

 

 

in Italia, sono più di vent'anni che si parla di ius soli. 

Da quando, cioè, venne varata la legge sulla cittadinanza, tutta basata sullo ius sanguinis. 

 

Ovvero: non importa se sei nato in Italia, si diventa cittadini italiani soltanto se si hanno genitori italiani. Oppure se si aspetta di compiere diciotto anni, come è successo a Mario Balotelli, l'italiano nero più famoso d'Italia. 
 
 

L'italiano, al quale Cécile Kyenge, l'ex ministro per l'Integrazione, ha chiesto aiuto per diventare testimonial del suo progetto, il primo del suo dicastero: un decreto per far diventare legge lo ius soli. Super Mario ha accettato immediatamente.

Da noi Mario Balotelli è potuto diventare italiano perché era nato in Italia, ma sarebbero bastati forse pochi mesi di ritardo perché anche super Mario entrasse in quella trafila di richiesta di cittadinanza che sembra non finire mai. 
La proposta dell'ex Ministro era quello di uno Ius Soli temperato, che come ha spiegato, è quello che "parte da un processo di integrazione dei genitori nel paese di accoglienza" quindi "dal numero di anni che i genitori vivono in un territorio".

 

Il fenomeno migratorio che ha interessato l'Italia nell'ultimo ventennio ha determinato un consistente aumento delle nascite di bambini stranieri che, una volta divenuti maggiorenni, chiedono di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti.

 

La Fondazione Leone Moressa in una nota del 6 maggio 2013 riporta: “Quasi 80.000 i figli di genitori stranieri che se venisse cambiata la legge, sarebbero nuovi italiani”.

Si evidenzia che, dal 2002 la quota dei bambini nati in Italia è aumentata, così come l’incidenza dei nati stranieri sui nati totali, che è passata dal 6,20% del 2002 al 14,50% del 2011.

I minori stranieri, considerando anche coloro che non sono nati in Italia stanno diventando di anno in anno una componente sempre più importante  della popolazione e la loro incidenza totale dei minori si aggira quasi intorno al 10% ovvero quasi 7 punti percentuali in più rispetto al 2002.

Se consideriamo le seconde generazioni, vale a dire coloro che sono nati in Italia, tali giovani stranieri possono essere stimati in circa 730.000 unità andando a comporre oltre il 70% della popolazione minore straniera complessiva.

 

 

La  disposizione che regola  l’acquisto della  cittadinanza  è regolamentato dalla Legge 5 febbraio  1992,  n.  91 “Nuove   norme   sulla   cittadinanza”,   più  specificatamente   l’articolo   4, comma   2,  dispone   che «lo   straniero nato in Italia, che  vi   abbia   risieduto    legalmente   senza   interruzioni   fino   al   raggiungimento    della   maggiore   età, diviene  cittadino   se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

 

Nel passato però, alcuni Comuni hanno rilevato che alcuni genitori stranieri non hanno provveduto, o lo hanno fatto in ritardo, all'inserimento dei figli nel proprio permesso di soggiorno o alla loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

Al fine di evitare pregiudizi ai minori nati e cresciuti in Italia e che, qui, hanno anche conseguito regolari titoli di studio, il decreto legge nr. 69 del 21 giugno 2013 - (Decreto del Fare) (conver. in legge n. 98 del 9 agosto 2013) , individua criteri di applicazione dell'articolo 4 della legge 91/1992.
In particolare,viene consentito all'interessato, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, di poter dimostrare attraverso ogni altra documentazione, il possesso dei requisiti per l'acquisito della cittadinanza italiana.

Si rende necessario, per completezza, richiamare la circolare del ministero dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007; la circolare individua dei criteri di applicazione dell'articolo citato proprio al fine di evitare che possibili omissioni o ritardi possono arrecare danno all'aspettativa dei minori di prendere il passaporto italiano.


In particolare, la circolare dell'Interno dispone che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, eccetera).
L'iscrizione anagrafica dovrà essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita.

Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia.

 

In sostanza, l’interessato potrà, in ogni tempo, manifestare la sua volontà  di acquistare la cittadinanza italiana.